Legge 20 maggio 1985, n.222 (G.U. n.129 del 3 giugno 1985)
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi.
Titolo I - Enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti
Art.1
- Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di
culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
Art.2 - Sono considerati aventi fine di religione o di culto
gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della
Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per
altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in
genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità
giuridica nell’ordinamento della Chiesa, il fine di religione o
di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle
disposizioni dell’articolo 16.
L’accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare
che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed
essenziale dell’ente, anche se connesso a finalità di carattere
caritativo previste dal diritto canonico.
Art.3
- Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su
domanda di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico,
previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente, ovvero su
domanda di questa.
Art.4
- Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica
nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Art.5
- Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel
registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34
del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e
i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Agli enti
ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della
registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le
persone giuridiche private.
I
provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti
norme sono trasmessi d’ufficio per l’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche.
Art.6
- Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due
anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.
La
Conferenza episcopale italiana deve richiedere l’iscrizione
entro il 30 settembre 1986.
Gli
Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le
parrocchie devono richiedere l’iscrizione entro il 31 dicembre
1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi
precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro predetto.
Art.7
- Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non
possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in
Italia.
Le
province italiane di istituti religiosi e di società di vita
apostolica non possono essere riconosciuti se non sono
rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani
aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si
applica alle case generalizie e alle procure degli istituti
religiosi e delle società di vita apostolica.
Resta
salvo quanto dispone l’articolo 9.
Art.8
- Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere
riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre
che sussistano garanzie di stabilità.
Art.9
- Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di
fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della
Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.
Art.10
- Le associazioni costituite o approvate dall’autorità
ecclesiastica non riconoscibili a norma dell’articolo
precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste
dal codice civile.
Esse
restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la
competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di
religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli
organi statutari.
In
ogni caso è applicabile l’articolo 3 delle presenti norme.
Art.11
- Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al
culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e
sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la
manutenzione e la officiatura.
Art.12
- Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando
risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei
fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
Art.13 - La Conferenza episcopale italiana acquista la
personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con
l’entrata in vigore delle presenti norme.
Art.14
- Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell’autorità ecclesiastica
competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai
capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a
particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della
popolazione.
Nuovi
capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito
di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca
del loro riconoscimento civile.
Art.15
- Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono
svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto,
alle condizioni previste dall’articolo 7, n. 3, secondo comma,
dell’accordo del 18 febbraio 1984.
Art.16
- Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a)
attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e
dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,
all’educazione cristiana;
b)
attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Art.17
- Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili
relative alle persone giuridiche.
Art.18
- Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici
posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte
a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei
poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che
non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro
delle persone giuridiche.
Art.19
- Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei
beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato.
In
caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il
riconoscimento stesso con decreto del Presidente della
Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere
del Consiglio di Stato.
Art.20 - La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno
efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica
competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta
estinzione.
L’autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento
al Ministro dell’interno che, con proprio decreto, dispone
l’iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione
dei beni dell’ente soppresso o estinto.
Tale
devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento
ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i
diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in
caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative
agli acquisti delle persone giuridiche.
Titolo II - Beni ecclesiastici e
sostentamento del clero
Art.21
- In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con
decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto per il sostentamento
del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto
canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere
costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai
fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La
Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine,
l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il
fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi
precedenti.
Art.22
- L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento
del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro dell’interno, che conferisce ad essi la qualifica di
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il
decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
La
procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al
riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di
Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere
interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
Art.23
- Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero
è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni
della Conferenza episcopale italiana.
In
ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di
amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti
designati dal clero diocesano su base elettiva.
Art.24
- Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo
statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata
dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso
sostentamento del clero che svolge servizio in favore della
diocesi, salvo quanto previsto dall’articolo 51.
Si
intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi
del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico,
l’esercizio del ministero come definito nelle disposizioni
emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I
sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la
remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura
indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli
articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da
ciascuno di essi dovuto.
Art.25
- La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34
è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro
dipendente.
L’Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute
fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i
contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi
vigenti.
Art.26
- Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente
riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti
continuativamente opera in attività commerciali svolte
dall’ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di
impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli
altri costi e oneri relativi alla prestazione d’opera, ad
eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all’ammontare
del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale
di previdenza sociale.
Con
decreto del Ministro delle finanze è determinata la
documentazione necessaria per il riconoscimento di tali
deduzioni.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo
di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle
presenti norme.
Art.27
- L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento
del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali
integrative autonome per il clero.
Gli
Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme
statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle
necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita
ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti
sufficienti di reddito.
Art.28
- Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono
contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici
capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque
denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono
trasferiti di diritto all’Istituto stesso, restando peraltro
estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del
codice di diritto canonico del 1917.
Con
il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i
benefici estinti a norma del comma precedente.
Il
riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi
precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti
dall’articolo 22.
L’Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti
attivi e passivi.
Art.29
- Con provvedimenti dell’autorità ecclesiastica competente,
vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la
denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite
nell’ordinamento canonico.
Tali
enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la
qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il
decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
Con
provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli
episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività
educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni
destinati interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni
altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del
beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’articolo 28,
sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli
non soppressi.
Art.30
- Con l’acquisto, da parte della parrocchia, della personalità
giuridica a norma dell’articolo 29, si estingue, ove esistente,
la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo
patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede
all’ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con
il provvedimento di cui al primo comma dell’articolo 29,
l’autorità ecclesiastica competente comunica anche l’elenco
delle chiese parrocchiali estinte.
Tali
enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’interno, che priva le singole chiese parrocchiali della
qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il
decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
all’estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro
patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità
ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
Art.31
- Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli
22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti
necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.
Le
trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti
previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei decreti
ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di
ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni
tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in
materia.
Nelle
diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema
tavolare, i decreti di cui all’articolo 28 possono provvedere
alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra
l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri
enti indicati nell’articolo 29, ultimo comma, che ad essi
succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli
55 e 69.
Art.32
- Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a
favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all’Istituto
diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione
si apra dopo l’estinzione del beneficio o la donazione non sia
stata da questo accettata prima dell’estinzione.
Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa
parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla
parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell’articolo
30.
Art.33
- I sacerdoti di cui all’articolo 24 comunicano annualmente
all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la
remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo
diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli
enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b)
gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri
soggetti.
Art.34
- L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a
norma dell’articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al
medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla
Conferenza episcopale italiana a norma dell’articolo 24, primo
comma, l’Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone
comunicazione all’interessato.
La
Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate
di composizione o di ricorso contro i provvedimenti
dell’Istituto. Tali procedure devono assicurare un’adeguata
rappresentanza del clero negli organi competenti per la
composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso
gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti
dal diritto canonico.
I
ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del
canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
Art.35
- Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero
provvedono all’integrazione di cui all’articolo 34 con i redditi
del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti
richiedono all’Istituto centrale la somma residua necessaria ad
assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura
stabilita.
Parte
degli eventuali avanzi di gestione è versata all’Istituto
centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza
episcopale italiana.
Art.36
- Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone
1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte
superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale
italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l’Istituto
diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla
Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai
fini della prescritta autorizzazione.
Art.37
- L’Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere,
a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un
immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve
darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della
provincia nella quale è ubicato l’immobile, dichiarando il
prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre
condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere
conclusa.
Entro
sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica
all’Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli
indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le
proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella
proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia
autentica della deliberazione di acquisto alle medesime
condizioni da parte dell’ente pubblico.
Il
Prefetto, nel caso di più enti interessati all’acquisto, sceglie
secondo il seguente ordine di priorità Stato, comune, università
degli studi, regione, provincia.
Il
relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla
notifica della comunicazione di cui al secondo comma.
Il
pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico
diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla
stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve
essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del
quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione
del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte
residua, entro quattro mesi da tale data.
Le
somme pagate dall’acquirente oltre tre mesi dalla notificazione
di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa
pattuizione, a norma dell’articolo 38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia
notificata entro il termine di decadenza ivi previsto,
l’Istituto può vendere liberamente l’immobile a prezzo non
inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli
comunicati al Prefetto.
Il
contratto di vendita stipulato in violazione dell’obbligo di cui
al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni
diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.
Le
disposizioni precedenti non si applicano quando:
a)
acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
b)
esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari
li esercitino.
La
comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata
qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al
terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.
Art.38 - Le somme di cui al primo e settimo comma
dell’articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
a)
nel caso del primo comma, tra il mese precedente l’entrata in
vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della
proposta;
b)
nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine
ivi indicato e quello del pagamento.
Art.39
- L’Istituto centrale per il sostentamento del clero è
amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei
suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo
modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale
italiana.
Il
presidente e gli altri componenti sono designati dalla
Conferenza episcopale italiana.
Art.40
- Le entrate dell’Istituto centrale per il sostentamento del
clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a
norma dell’articolo 46 e dalle somme di cui all’articolo 41,
secondo comma.
Art.41
- La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le
destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 47
nell’ambito delle sole finalità previste dall’articolo 48.
Le
somme che la Conferenza episcopale italiana destina al
sostentamento del clero sono trasferite all’Istituto centrale.
Art.42
- Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima
dell’inizio di ciascun esercizio, comunica all’Istituto centrale
il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di
integrazione di cui all’articolo 35, secondo comma.
L’Istituto centrale, verificati i dati dello stato di
previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
Art.43
- Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di
ciascun esercizio, invia all’Istituto centrale una relazione
consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i
criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti
delle somme ricevute a norma dell’articolo 35.
Art.44
- La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente
all’autorità statale competente un rendiconto relativo alla
effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47
e 50, terzo comma, e lo pubblica sull’organo ufficiale della
stessa Conferenza.
Tale
rendiconto deve comunque precisare:
a) il
numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle
diocesi;
b) la
somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso
sostentamento;
c)
l’ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47
destinate al sostentamento del clero;
d) il
numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata
l’intera remunerazione;
e) il
numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una
integrazione;
f)
l’ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti
previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell’articolo 25;
g)
gli interventi finanziari dell’Istituto centrale a favore dei
singoli Istituti per il sostentamento del clero;
h)
gli interventi operati per le altre finalità previste
dall’articolo 48.
La
Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata
informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai
quali ha destinato le somme di cui all’articolo 47.
Art.45
- Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili appartenenti ai
benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti
agli Istituti per il sostentamento del clero.
Art.46
- A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni
liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a
favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica italiana.
Le
relative modalità sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze
Art.47
- Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e
sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al
Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono
iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del
capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli
n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione
del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A
decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è
destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere
umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di
carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le
destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non
espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si
stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per
gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde,
entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza
episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio
complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al
contributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma
dell’articolo 50.
A
decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale
italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese
di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una somma
calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta
precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.
Art.48
- Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma, sono
utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione
di beni culturali (1); dalla Chiesa cattolica per esigenze di
culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del
terzo mondo.
Art.49
- Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita
commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e
dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione
dell’importo deducibile di cui all’articolo 46 e alla
valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo
47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Art.50
- I contributi e concorsi nelle spese a favore delle
Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di
beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo
n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico
ex palatino, le spese concernenti l’inventario degli stati
patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per
integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati
a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a
favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione,
iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno
per l’anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello
Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al
capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l’anno finanziario 1984, sono corrisposti,
per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi
risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per
l’anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il
pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del
suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell’importo
necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le
maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell’indennità
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno
negli anni medesimi.
Per
gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e
spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al
comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo
per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città
di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al
Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la
ricostruzione di chiese.
Per
ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi,
concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto
all’importo dell’anno precedente, sono invece corrisposti alla
Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire
3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall’anno
1987, al Fondo edifici di culto di cui all’articolo 55 delle
presenti norme.
Le
erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi
in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno,
avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del
Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire
l’adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e
il finanziamento dell’attività per il sostentamento del clero
dell’Istituto di cui all’articolo 21, terzo comma.
Resta
a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue
annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l’anno
finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
Art.51
- Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n.
227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1°
gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
Le
somme liquidate per l’anno 1984 a titolo di supplemento di
congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere
corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo
ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e
assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986,
aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del
precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni
dell’indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il
pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con
cadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di
dicembre.
L’Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o
di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della
provincia competente per territorio la modifica della
intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro
sacerdote che svolga servizio per la diocesi.
Per
gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana
assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti
gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e
concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell’articolo
50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei
titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei
medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di
sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che
svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell’articolo
24.
Dal
1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti
norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi.
Art.52
- Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986
la tutela per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dei
benefici ecclesiastici.
Dal
1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici
eventualmente ancora esistenti non possono effettuare
alienazioni di beni e altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione senza i provvedimenti canonici di
autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli
estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità
di reimpiego delle somme ricavate.
Art.53
- Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto
cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati
dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle
leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni.
Gli
edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al
primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non
possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per
effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla
erogazione del contributo.
Il
vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere
estinto prima del compimento del termine, d’intesa tra autorità
ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione
delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione
alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con
le modalità di cui all’articolo 38.
Gli
atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono
nulli.
Titolo III - Fondo edifici di culto
…
Omissis
…
Titolo IV - Disposizioni finali
…
Omissis
…
Art.75
- Le presenti norme entrano in vigore nell’ordinamento dello
Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta
Apostolicae Sedis.
L’autorità statale e l’autorità ecclesiastica competenti
emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro
attuazione.
Per
le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II
delle presenti norme, l’autorità competente nell’ordinamento
canonico è la Conferenza episcopale italiana.
|