statuto dell'I.D.S.C.

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Decreto n.342 del 22-5-1987
Decreto n.44 del 20-12-1985
legge n.222 del 20-5-1985
statuto dell'I.D.S.C.

 

 
 

ARCIDIOCESI DI CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE

ISTITUTO DIOCESANO
PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO

 


 

STATUTO
 



Camerino 01.12.2000

 

 

Art. 1 - Natura e Sede
L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Camerino - San Severino Marche (qui di seguito più brevemente denominato “I.D.S.C.” oppure “Istituto”), costituito dal Vescovo della Diocesi di Camerino - San Severino Marche in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione "Norme") è persona giuridica canonica pubblica.
L'I.D.S.C. della Diocesi di Camerino - San Severino Marche ha sede in Camerino, Piazza Cavour n.7.
Art. 2 - Fini e attività dell'Ente
L'I.D.S.C. ha i seguenti scopi :

 a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata “C.E.I.”), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
 b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (“I.C.S.C.”), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
 c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
 d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 bis, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare;
L'I.D.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare e che immobiliare e finanziaria, necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la organizzazione e realizzazione delle proprie strutture.
Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.
Art. 2 bis - Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme
I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:
 1. la sovvenzione è concessa su richiesta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, delle condizioni di necessità, nonché dell'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
 2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
 3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
 4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità, la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.
In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n.2 in un'unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.
Art. 3 - Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.
In particolare:
 a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
 b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
 c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.
Art. 4 - Durata
L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del Clero.
Art. 5 - Patrimonio
Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.
Esso è composto:
 a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella Diocesi;
 b) da eventuali donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;
 c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
 d) dai beni devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
 e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.
Art. 6 - Mezzi di funzionamento
Per il raggiungimento dei propri fini l'I.D.S.C. si avvale:
 a) dei redditi del proprio patrimonio;
 b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
 c) di ogni altra entrata.
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione
L'I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da sette membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente.
Un terzo di questi sono designati su base elettiva dal clero diocesano, secondo le modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.
Gli amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.
Gli amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automati-camente dalla carica.
Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti all'Ordinario diocesano o un suo delegato, il giuramento prescritto dal can. 1283.
Art. 8 - Incompatibilità
La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del Clero.
Art. 9 - Vacanza di seggi nel consiglio
Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo provvederà entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominare i sostituti . Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.
Art. 10 - Adunanze del consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri e dei Revisori dei Conti.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.
Art. 11 - Poteri del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:
 a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuale;
 b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'ordinario diocesano:
  - l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, §2, seconda parte;
  - l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, §1;
   - l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società , che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
  - la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
   - l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;
 c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
 d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e delle eventuali spettanze;
 e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.
Art. 12 - Responsabilità
I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.
Art. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Spetta al Presidente:
 a) rappresentare l'I.D.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
 b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.
Art. 14 - Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
Spetta al Vice-Presidente:
 a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
 b) con il consenso dell'Ordinario oppure del Presidente del Collegio dei Revisori, surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art.10 o a quelle aventi carattere di urgenza.
Art. 15 - Esercizio
L'esercizio annuale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude al 31 dicembre dell'anno stesso.
Art. 16 - Stato di previsione e consuntivo
Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:
 a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto del Vescovo diocesano, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
 b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per la effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per le eventuali future integrazioni.
Art. 17 - Avanzi di esercizio
L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I. , potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, ai fini incrementativi del patrimonio.
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.
Questo Organo si compone di tre membri, di cui almeno uno, se possibile, iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo diocesano. La designazione di uno di detti membri è riservata al clero diocesano.
La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dallo stesso Vescovo.
Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 19 - Obblighi del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.
I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza della carica.
Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.
Art. 20 - Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori
Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.
Art. 21 - Informazioni al Clero
Il Clero diocesano verrà informato almeno sui dati essenziali del funzionamento delle attività dell’Istituto mediante il “Bollettino Ecclesiastico” diocesano. In esso verranno tempestivamente pubblicati lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali.
Art. 22 - Rinvio a norme generali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico, in particolare ai canoni 1276,1 - 1263 - 1287,1 e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
Camerino, li 01.12.2000
                      L’ARCIVESCOVO DI CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE
                                          ( + Mons. Angelo Fagiani)
 

 

 

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Ultimo aggiornamento:  03-10-06